Accordo

Art. 25

In vigore dal 12 gen 1971
Il presente Accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee lo adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore. Il presente Accordo è concluso per la stessa durata della Convenzione. Tuttavia esso resterà in vigore nella misura necessaria per l'esecuzione integrale di tutte le operazioni finanziate a titolo del Fondo.
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Art. 25 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo