Art. 2

In vigore dal 12 gen 1971
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformità agli degli Accordi di cui alle lettere a), b), c) e d) dello stesso articolo.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-rd-2

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