Art. 5

In vigore dal 12 gen 1971
Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nello della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi nonché le norme per dare esecuzione alle misure transitorie previste dal secondo comma dell' della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - REALE - GIOLITTI - - PRETI - FERRARI AGGRADI - NATALI - GAVA - ZAGARI - PICCOLI Visto, il Guardasigilli: REALE
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