Art. 4
In vigore dal 12 gen 1971
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1970 ed in lire 8 miliardi per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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