Accordo
Art. 22
In vigore dal 12 gen 1971
1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonché il bilancio del Fondo.
2. La commissione di controllo prevista all'articolo 206 del Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta commissione esercita i propri poteri sono fissate dal regolamento finanziario di cui all'.
3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata di cui all', dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-22