Accordo

Art. 17

In vigore dal 12 gen 1971
Ai fini dell'informazione prevista all', paragrafo 2, nonché per permettere la documentazione degli Stati membri, la Commissione raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati, paesi e territori associati e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle Istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti. Ciascuno Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione i dati necessari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 29 luglio 1969 e degli atti connessi, relativi alla associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo