Art. 17
Accordo

Art. 17

154 / 163
In vigore dal 12 gen 1971
Ai fini dell'informazione prevista all', paragrafo 2, nonché per permettere la documentazione degli Stati membri, la Commissione raccoglie ogni utile informazione sugli aiuti agli Stati, paesi e territori associati e ai dipartimenti francesi d'oltremare, previsti o concessi sia dagli Stati membri, sia dalle Istituzioni internazionali o da altre fonti d'aiuti. Ciascuno Stato membro trasmette regolarmente alla Commissione i dati necessari.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1048#art-a-17