Art. 30

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
L' della legge 30 gennaio 1962, n. 18, è sostituito dal seguente: "La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a provvedere, mediante concessione ad una società per azioni con capitale totalmente pubblico, ed alla quale hanno diritto di partecipare, se lo richiedono, gli enti locali interessati e l'istituto autonomo per le case popolari, all'attuazione del risanamento delle zone e dei mandamenti di cui all', delimitati dal vigente piano regolatore generale di Palermo, nonchè della zona che comprende l'area demaniale, con le relative fasce latistanti per una profondità di metri 60 ciascuna, del fiume Oreto, dal ponte della ferrovia per Trapani alla foce, e della zona che comprende l'attuale area demaniale ferroviaria, con le relative fasce latistanti per una profondità di metri 60 ciascuna, dopo che sarà stato disposto l'arretramento della stazione ferroviaria. Alle zone predette sono estese le norme stabilite dall'articolo precedente. La concessione è accordata dalla Cassa per il Mezzogiorno, che contemporaneamente approva la convenzione con la società concessionaria per stabilire i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione in modo che risulti assicurata la economicità della gestione e il preminente interesse pubblico. Al fine predetto la convezione dovrà contenere l'obbligo per la società concessionaria di assumere a proprio carico le spese per le espropriazioni, per le demolizioni e per le opere di urbanizzazione primaria e di cedere gratuitamente agli enti pubblici interessati le aree destinate dal vigente piano regolatore generale di Palermo alla edilizia popolare. Gli atti, i contratti e le operazioni connesse alla attuazione della presente legge sono esenti da tutte le imposte, tasse e tributi erariali e locali. Nel periodo intercorrente tra l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati di risanamento e di eventuali connesse varianti del piano regolatore generale adottate dal consiglio comunale, i progetti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e per le demolizioni degli immobili, predisposti dalla società concessionaria, in conformità alle previsioni del piano regolatore generale del comune di Palermo e dei piani particolareggiati adottati dal comune stesso e delle eventuali connesse varianti, sono approvati dalla Cassa per il Mezzogiorno e dovranno essere realizzati entro i termini stabiliti dall' della presente legge". Sono abrogati gli , il primo comma dell' e gli della legge 30 gennaio 1962, n. 18.
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 30 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo