Art. 1

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 1 ago 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le provvidenze previste dall', lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido, del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo , nonchè degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti pubblici diversi da quelli già indicati dalla citata lettera b), purchè gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici. Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 1 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo