Art. 1
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 1 ago 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le provvidenze previste dall', lettera b), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese al ripristino degli edifici di centri sociali e di asili-nido,
del Monastero dell'Angelo custode - ordine benedettino - di Alcamo e dei conventi delle Benedettine di Alcamo e di Tagliavia in provincia di Palermo
, nonchè degli edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà di enti pubblici diversi da quelli già indicati dalla citata lettera b), purchè gli edifici medesimi risultino essere stati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in data anteriore agli eventi sismici.
Le provvidenze previste dal precedente comma sono estese ai comuni di cui all'articolo 36-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-02-05;21#art-1