Art. 6
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
L' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue:
alla fine del terzo comma è soppressa la parola "edilizie" e sono aggiunte le parole: "comprese nei programmi di trasferimento compilati in base al disposto dell'articolo 11";
il quarto, quinto e sesto comma sono sostituiti dai seguenti:
"Gli istituti predetti, nonchè le cooperative edilizie formate dai proprietari interessati e loro consorzi, sono autorizzati a sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, dietro cessione dei diritti loro riconosciuti dagli , nonchè ad anticipare la differenza fra l'ammontare massimo di tali diritti e l'ammontare della spesa effettiva ritenuta ammissibile.
Ai fini di cui al precedente comma viene stipulata apposita convenzione, in forma pubblica amministrativa, tra i proprietari e i detti istituti, i quali hanno diritto ad iscrivere ipoteca a garanzia della spesa anticipata a norma del precedente comma.
L'anticipazione prevista dal quarto comma del presente articolo sarà rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni al tasso di interesse dell'1,50 per cento.
Fuori dei casi previsti dal presente articolo, la cessione dei contributi di cui all' è consentita soltanto se effettuata successivamente alla emissione del decreto relativo alla concessione dei contributi suddetti ed ai fini della esecuzione delle opere di ricostruzione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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