Art. 12

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Le aree espropriate ai sensi dell'articolo 22-quater del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, aggiunto dall' della legge 29 luglio 1968, n. 858, sono acquisite gratuitamente dal comune di mano in mano che sono eliminate le baracche, sempre che non ne sia disposta l'utilizzazione per esigenze previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858, e dalla presente legge. Le aree anzidette sono consegnate al comune previa rimozione, da parte dell'ufficio del genio civile, delle baracche su di esse installate.
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 12 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo