Art. 10
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 1 ago 1971
I termini per la presentazione delle domande previste dagli del decreto-legge 22 gennaio 1968 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e i termini per la presentazione delle domande previste dall' del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, si intendono prorogati di 90 giorni.
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