Art. 10

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 1 ago 1971
I termini per la presentazione delle domande previste dagli del decreto-legge 22 gennaio 1968 n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e i termini per la presentazione delle domande previste dall' del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 240, si intendono prorogati di 90 giorni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 10 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo