Art. 9

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
L' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 1968, n. 241, è sostituito dal seguente: "Le aree abbandonate ai sensi del precedente passano a far parte del patrimonio comunale. Qualora esse risultino utilizzabili a fini edilizi in base ai piani particolareggiati di cui all' della legge regionale 18 luglio 1968, n. 20, lo Stato può richiederle gratuitamente ai comuni, e, a seconda della destinazione prevista dai piani, eseguirvi opere indicate dall', o assegnarle in proprietà, con i criteri dell', per la ricostruzione di edifici privati. Nello stesso modo sono utilizzati, compatibilmente con le previsioni dei piani particolareggiati, i relitti delle aree acquisite allo Stato per l'attuazione dei piani stessi. Nel caso di assegnazione a privati, ove la licenza edilizia non sia richiesta entro sei mesi dall'assegnazione o la costruzione non sia ultimata entro due anni dal rilascio della licenza, le aree di cui al primo comma tornano a far parte del patrimonio comunale, verso rimborso allo Stato, ove trattasi di aree espropriate, del loro valore d'esproprio".
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