Art. 14

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Il termine previsto dall'articolo 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, col quale è stata disposta la corresponsione di un contributo a fondo perduto, fino a lire 500.000, in favore dei capi-famiglia colpiti dai terremoti di cui all'articolo I del citato decreto-legge n. 12, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione è prorogato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 21 giugno 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge. Restano fermi i requisiti e le modalità per la concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo. Il contributo è corrisposto nei limiti della spesa autorizzata a tal fine dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e n. 241.
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 14 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo