Art. 14
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
Il termine previsto dall'articolo 39 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, col quale è stata disposta la corresponsione di un contributo a fondo perduto, fino a lire 500.000, in favore dei capi-famiglia colpiti dai terremoti di cui all'articolo I del citato decreto-legge n. 12, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione è prorogato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Restano valide le domande di contributo presentate nel periodo compreso fra il 21 giugno 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Restano fermi i requisiti e le modalità per la concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo.
Il contributo è corrisposto nei limiti della spesa autorizzata a tal fine dal decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertiti, con modificazioni, nelle leggi 18 marzo 1968, n. 182 e n. 241.
Storico versioni
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