Art. 21
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 1 giu 1971
I proprietari di fabbricati di civile abitazione nonchè di fabbricati adibiti ad esercizio artigianale o commerciale, che sia necessario espropriare per la attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato e comunque non oltre l'epoca del pagamento dell'indennità, in luogo dell'indennità stessa, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 e dalla presente legge
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