Art. 21

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 1 giu 1971
I proprietari di fabbricati di civile abitazione nonchè di fabbricati adibiti ad esercizio artigianale o commerciale, che sia necessario espropriare per la attuazione dei programmi di trasferimento, hanno facoltà di chiedere, entro tre mesi dalla data della pubblicazione del piano particolareggiato e comunque non oltre l'epoca del pagamento dell'indennità, in luogo dell'indennità stessa, i benefici previsti a favore dei terremotati dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dalla legge 29 luglio 1968, n. 858 e dalla presente legge .
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 21 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo