Art. 27
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969.
I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli della legge 8 aprile 1954, n. 144.
Per il pagamento degli interessi è concesso agli istituti di cui al primo comma del presente articolo un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento.
La spesa relativa, valutata in lire 210 milioni annui, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1970.
Storico versioni
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