Art. 27

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Gli istituti autonomi per le case popolari delle province di Agrigento, Palermo e Trapani sono autorizzati a contrarre mutui sino alla concorrenza rispettivamente di lire 250 milioni, di lire 4 miliardi e di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento delle gestioni a tutto il 31 dicembre 1969. I mutui di cui al comma precedente sono concessi, anche in deroga ai rispettivi statuti ed ordinamenti, da istituti di credito di diritto pubblico, da istituti assicurativi e previdenziali, dalle casse di risparmio, dall'istituto centrale delle casse di risparmio, e sono garantiti dallo Stato; ai predetti mutui sono estese le disposizioni previste dagli della legge 8 aprile 1954, n. 144. Per il pagamento degli interessi è concesso agli istituti di cui al primo comma del presente articolo un contributo annuo trentennale nella misura del 4 per cento. La spesa relativa, valutata in lire 210 milioni annui, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'esercizio finanziario 1970.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 27 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo