Art. 26
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 1 ago 1971
È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241:
Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento.
L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale.
Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1 gennaio 1968.
Storico versioni
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