Art. 26 · LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Art. 26

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 1 ago 1971
È concessa l'esenzione dai tributi erariali, provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1970, anche se dovuti per periodi d'imposta anteriori al 1970, per i seguenti comuni, i cui abitati sono stati dichiarati da trasferire totalmente o parzialmente ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241: Camporeale, Contessa Entellina, in provincia di Palermo; Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, Vita, Poggioreale, Calatafimi, in provincia di Trapani; Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. L'esenzione prevista dal precedente comma è estesa al comune di Roccamena e alla frazione Grisi del comune di Monreale. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate anteriormente al 1 gennaio 1968.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21#art-26