Art. 25

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
È istituita una sezione autonoma del genio civile in ciascuna delle province di Agrigento, Palermo e Trapani. La composizione di ciascuna sezione è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto. Il capo della sezione autonoma ha tutte le attribuzioni dell'ingegnere capo del genio civile per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della presente legge, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e della legge 29 luglio 1968, n. 858, e fa parte del comitato tecnico amministrativo istituito presso l'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 e della commissione di cui all' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.
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