Art. 32

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971. Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 32 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo