Art. 36

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è determinata, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, in lire 350 milioni annui. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la spesa prevista per oneri di carattere generale dal secondo comma dell' del suddetto decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevata per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 a lire 750 milioni annui.
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 36 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo