Art. 36
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
La spesa annua per il personale a contratto di cui al quinto comma dell'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è determinata, per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, in lire 350 milioni annui.
In relazione a quanto disposto dal precedente comma, la spesa prevista per oneri di carattere generale dal secondo comma dell' del suddetto decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è elevata per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 a lire 750 milioni annui.
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