Art. 43

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
All'onere di lire 18.410 milioni, derivante dall'attuazione degli e di lire 6.200 milioni, derivante dall'attuazione degli della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 dalla applicazione dei precedenti . Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 43 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo