Art. 40
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11 della presente legge è assunto a carico dello Stato.
La spesa relativa farà carico sul limite di spesa di lire 1.500 milioni di cui all' del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, già elevato a lire 2.000 milioni dall' del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 240, e a lire 3.000 milioni dall'articolo 39 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e che è ulteriormente elevato a lire 3.700 milioni.
L'ulteriore spesa di lire 700 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1969.
Storico versioni
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