Art. 35

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
La lettera c) della ripartizione della spesa di lire 47.500 milioni, autorizzata dall' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificata come segue: "c) per gli altri interventi di cui all'articolo 29 relativi alla concessione dei contributi previsti dall' della legge 21 luglio 1960, n. 739: nell'esercizio 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000 milioni nell'esercizio 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.800 milioni nell'esercizio 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 milioni nell'esercizio 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.200 milioni nell'esercizio 1972. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 milioni
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 35 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo