Art. 34

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Il primo comma dell' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'articolo 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dal seguente: "Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli, è autorizzata la spesa di lire 162.450 milioni, che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 27.535 milioni, lire 9.205 milioni e lire 9.205 milioni rispettivamente negli esercizi finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973".
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 34 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo