Art. 33

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Per la realizzazione dei programmi per le opere marittime e per lo sviluppo agricolo proposti ai sensi dell'articolo 59 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, dai Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e la spesa di lire 3.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1974 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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