Art. 46

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1970 SARAGAT RUMOR - NATALI - RESTIVO - BOSCO - CARON - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 46 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo