Art. 46
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 febbraio 1970
SARAGAT
RUMOR - NATALI - RESTIVO - BOSCO - CARON - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-02-05;21#art-46