Art. 46 · LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Art. 46

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 1970 SARAGAT RUMOR - NATALI - RESTIVO - BOSCO - CARON - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21#art-46