Art. 44

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Il Ministro per i lavori pubblici il Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi previsti dalla presente legge e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 44 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo