Art. 44 · LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Art. 44

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Il Ministro per i lavori pubblici il Ministro per l'agricoltura e le foreste e l'Azienda nazionale autonoma delle strade possono assumere, per le esigenze dei programmi previsti dalla presente legge e dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascun esercizio, purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.
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