Art. 19

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Nei comuni colpiti dai terremoti in Sicilia nell'autunno 1967 e nel gennaio 1968, non soggetti a trasferimento totale o parziale, e per i quali non sia previsto un piano di risanamento, è consentito il ripristino in sito degli immobili in deroga alle norme di cui agli della legge 25 novembre 1962, n. 1684, purchè il ripristino non comporti alcun aumento di volume o di superficie calpestabile rispetto alla situazione preesistente all'evento sismico, e purchè le relative strutture portanti siano conformi alle particolari prescrizioni che l'ufficio del genio civile competente per territorio dovrà dettare caso per caso, al fine di garantire la sicurezza antisismica in misura sostanzialmente corrispondente a quella prevista per la località di cui trattasi.
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LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 19 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo