Art. 15
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
Le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, sono estese alle opere finanziate dalla regione siciliana ai sensi delle leggi regionali siciliane 3 febbraio 1968, n. 1, e 18 luglio 1968, n. 20.
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