Art. 23

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla manutenzione dei baraccamenti nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 nonchè delle relative opere di urbanizzazione, escluse le riparazioni di piccola manutenzione da eseguire in conformità degli articoli 1576 e 1609 del codice civile. Per le esigenze di cui al precedente comma è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per per l'anno 1969 la somma di lire 500 milioni e per l'anno 1970 la somma di lire 1 miliardo. Il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere ai comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 e indicati dal successivo , sul fondo di cui all' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, contributi in misura pari alle spese che i comuni medesimi sostengono per la pubblica illuminazione, per l'approvvigionamento idrico e per la nettezza urbana delle zone occupate dai baraccamenti.
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