Art. 43 · LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Art. 43

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
All'onere di lire 18.410 milioni, derivante dall'attuazione degli e di lire 6.200 milioni, derivante dall'attuazione degli della presente legge, si provvede con le disponibilità risultanti per gli esercizi finanziari 1969 e 1970 dalla applicazione dei precedenti . Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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