Art. 32 · LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

Art. 32

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Per la corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 37-bis del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1970 e 1971. Le somme occorrenti sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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