Art. 8
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
Il secondo comma dell' della legge 29 luglio 1968, n. 858, è sostituito dai seguenti:
"Con la somma di cui al precedente comma si provvede altresì alle ulteriori spese per la demolizione degli edifici sinistrati e lo sgombero delle macerie, nonchè alle spese per le espropriazioni occorrenti alla sistemazione di baraccamenti, effettuata o da effettuare, e per l'esecuzione delle relative opere ed impianti di interesse comune e di servizi urbani e sociali complementari ai baraccamenti stessi.
Il Ministero dei lavori pubblici è altresì autorizzato a provvedere, con imputazione alla spesa anzidetta, al finanziamento delle infrastrutture occorrenti per gli edifici prefabbricati e per le baracche installati a scopo di ricovero o di assistenza da privati o da enti nazionali ed esteri nell'ambito dei centri baraccati".
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