Art. 4

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
Dopo l' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni; nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è inserito il seguente articolo 6-bis: "Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968. A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovrà predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o più nuclei familiari".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21 (Art. 4 Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968.) — Testo vigente | Portale Normativo