Art. 4
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
Dopo l' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni; nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è inserito il seguente articolo 6-bis:
"Per la ricostruzione della loro abitazione, i proprietari di immobili distrutti o danneggiati nei comuni sottoposti a trasferimento totale o parziale potranno utilizzare progetti esecutivi predisposti dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.
A tal fine, l'ispettorato generale predetto, dovrà predisporre progetti per vari tipi di fabbricati, in modo da corrispondere alle esigenze di uno o più nuclei familiari".
Storico versioni
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