Art. 2

LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21

In vigore dal 17 feb 1970
L' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è modificato come segue: Alla fine del primo comma è aggiunto il seguente inciso: "Tale limite è elevato a lire 7 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo". Alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente inciso: "Tale limite è elevato a lire 8 milioni quando ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del quinto comma del presente articolo". Al quinto comma, la lettera a) è sostituita con la seguente: "a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, i quali, pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare, nonchè per gli alloggi di proprietà della Gestione case per lavoratori e per quelli di proprietà degli enti di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni".
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