Art. 7
LEGGE 5 febbraio 1970, n. 21
In vigore dal 17 feb 1970
Il termine stabilito dall' del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono valide le richieste avanzate dagli enti indicati nel predetto articolo nel periodo compreso tra il 26 agosto 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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