Art. 15
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Per l'anno finanziario 1966 le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e dei telegrafi, ai sensi dell' della legge 25 aprile 1961, n. 355, in dipendenza dell'abrogazione delle esenzioni e delle riduzioni delle tasse postali e telegrafiche, sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di dette somme, lire 7.300.000.000 sono comprese nello stanziamento del capitolo n. 2959 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e saranno direttamente versate dal Ministero del tesoro, per conto dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a titolo di rimborso dei costi sostenuti da quest'ultima per il trasporto degli effetti postali ai sensi dell' della legge 29 novembre 1957, n. 1155 6 dell'. n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 411.
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