Art. 17

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Ai sensi dell' della legge 3 luglio 1961, n. 635, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti relativi all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e III della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1966, in lire 300 miliardi.
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