Art. 12

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Ai sensi dell' della legge 718 giugno 1908, n. 286, il contributo dello Stato a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma, di cui all' della legge 8 luglio 1903, n. 321, i stabilito, per l'anno finanziario 1966, In lire 386 milioni e 183.300 in relazione all'ammontare delle annualità di ammortamento dei mutui concessi al Pio Istituto per la costruzione dei nuovi ospedali in Roma.
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