Art. 10

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Ai sensi dell' della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Province, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 42 miliardi.
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