Art. 8

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
L'assegnazione di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita per l'anno finanziario 1966 In lire 23 miliardi e 500.000.000, ivi compreso l'onere per Il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.
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