Art. 18

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere: a)alla ripartizione del fondo di lire 20 miliardi e 290.000.000 iscritto nel capitolo n. 3442 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziari 1966 in applicazione dell' della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi^ contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall' della legge medesima; b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell' della legge citata. In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
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