Art. 21

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
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