Art. 20
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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