Art. 40
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
È autorizzata, per l'anno finanziario 1966, l'assegnazione straordinaria di lire 12.700.000.000 per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica.
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