Art. 37

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1966, le seguenti assegnazioni lire 56.000.000, per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27; lire 25.000.000, per il restauro e la riparazione (I danni in dipendenza di offese belliche di cose mobili e immobili di interesse artistico, archeologico e biblio grafico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui al l' della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili; lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.
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