Art. 37 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 37

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Sono autorizzate per l'anno finanziario 1966, le seguenti assegnazioni lire 56.000.000, per i servizi già in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27; lire 25.000.000, per il restauro e la riparazione (I danni in dipendenza di offese belliche di cose mobili e immobili di interesse artistico, archeologico e biblio grafico di proprietà dello Stato o degli Enti di cui al l' della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili; lire 700.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro funzione culturale.
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